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D.P.C.M. 23/01/2008

4. Per le tipologie di attività assoggettate a specifiche discipline, limitazioni o divieti imposti da disposizioni comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.

5. Ai fini del presente decreto, la classificazione delle imprese in piccola, media e grande dimensione è stabilita alla stregua della vigente disciplina comunitaria in materia.

Art. 6 - Programmi di investimento ammissibili

1. Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, adeguato al conseguimento degli obiettivi produttivi ed economici, da avviarsi successivamente alla presentazione della domanda di cui al successivo art. 10.

2. I programmi di cui al comma 1 prevedono interventi di ampliamento, e/o ammodernamento e/o l'assunzione della proprietà delle strutture in capo ai soggetti che ne hanno la gestione. A tal fine si considera: «ampliamento», l'accrescimento della capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture e/o dei servizi esistenti o l'aumento della dimensione produttiva delle imprese attraverso l'incremento del numero delle unità produttive; per incremento si intende l'aumento del numero delle unità produttive possedute o gestite, derivante da processi di fusione, incorporazione, acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, nonchè subentro nella gestione diretta delle strutture; «ammodernamento», il miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o dei servizi offerti, il miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, la riorganizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico dell'impresa, l'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo, commerciale e/o dell'attività gestionale; «assunzione della proprieta» l'acquisto e l'eventuale riqualificazione degli immobili da parte dei soggetti che ne hanno la gestione in forza di contratti in essere al momento della richiesta di agevolazioni.

3. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori a dieci milioni di euro e non inferiori a tre milioni di euro.

4. In nessun caso è ammessa a finanziamento la realizzazione di nuove unità produttive.

5. Il programma di investimenti agevolato deve essere avviato entro 12 mesi dalla data del relativo decreto di concessione delle agevolazioni ed essere ultimato entro trentasei mesi dalla data dello stesso decreto di concessione. L'impresa beneficiaria può richiedere al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo una proroga massima di sei mesi a fronte di motivate imprevedibili esigenze sopraggiunte.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese possono riguardare:

• progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità commerciale ed economico finanziaria; opere murarie e assimilate;

• macchinari, impianti arredi e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;

• mezzi mobili, ad esclusione delle autovetture, strettamente necessari al ciclo di produzione purchè dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo degli impianti oggetto delle agevolazioni;

• arredi e attrezzature che consentano la facilitazione dell'accessibilità e fruibilità da parte di soggetti portatori di bisogni speciali;

• arredi e impianti per l'introduzione di tecnologie di risparmio energetico, riciclo dell'acqua, energie alternative;

• programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, commerciali e gestionali dell'impresa;

• spese relative alla realizzazione di piani di promocommercializzazione;

• progetti di formazione del personale e del management.

2. Tra le spese ammissibili sono incluse, purchè capitalizzate, quelle finalizzate all'introduzione di sistemi di qualità e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute.

3. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 9 del presente decreto, altre agevolazioni pubbliche, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

4. Con il decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con il quale è emanato il bando rivolto alle imprese per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto possono essere individuati eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili.

Art. 8 - Procedure per la concessione delle agevolazioni

1 . Le risorse finanziarie sono assegnate attraverso bandi programmati sulla base delle disponibilità esistenti per ciascun anno, emanati con decreto del capo del Dipartimento per Io sviluppo e la competitività del turismo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando provvederà a definire fra l'altro:

• i termini per la presentazione delle domande di agevolazione;

• le modalità di redazione della domanda e la relativa documentazione da allegare; gli eventuali limiti di ammissibilità di singole tipologie di spesa;

• la misura del contributo in conto interessi che sarà concessa;

• i valori numerici attribuiti a ciascuno degli indicatori di cui al successivo

art. 10, comma 5 ed i relativi criteri di calcolo, sentito al riguardo il Comitato paritetico;

• i termini entro i quali dovrà essere sottoscritto il contratto di finanziamento; le modalità di erogazione e revoca delle agevolazioni;

• la documentazione di spesa e le relative modalità di presentazione che dovrà essere inoltrata al fine di documentare la realizzazione del programma agevolato.

Art. 9 - Presentazione delle domande di agevolazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, la domanda di agevolazione, predisposta secondo quanto prescritto nel relativo bando, deve essere presentata, entro i termini di cui allo stesso bando, in duplice copia, al soggetto gestore, incaricato dell'attività istruttoria, individuato mediante procedura di legge, e al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo che provvederà a trasmetterne copia alla regione nella quale è ubicata la struttura produttiva oggetto dell'intervento da finanziare. Nel caso in cui il programma per il quale viene richiesta l'agevolazione riguardi strutture produttive ubicate in diverse regioni la stessa viene presentata al Dipartimento ed alla regione nel cui territorio risulta effettuato l'investimento maggiormente rilevante.

2. Nel caso in cui una o più regioni non comunichino, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 5, la propria disponibilità a partecipare allo svolgimento dell'attività istruttoria, tale attività verrà intermente svolta dal soggetto gestore.

Art. 10 - Valutazione dell'ammissibilità delle domande e formazione delle graduatorie

1. Il soggetto gestore, sulla base delle domande pervenute, effettua l'attività di valutazione di ammissibilità delle stesse. In particolare:

• verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni;

• accerta la validità tecnico-economica e finanziaria del programma;

• valuta l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda e quantifica l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili;

• verifica che la delibera di concessione del finanziamento bancario sia riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e sia conforme alle condizioni previste;

• la delibera è subordinabile alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e dovrà richiamare gli elementi caratterizzanti del programma;

2. Le regioni che abbiano manifestato la disponibilità a partecipare allo svolgimento dell'attività istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente

art. 3 comma 5, provvedono ad effettuare l'attività di ricognizione degli elementi che consentono il calcolo degli indicatori di cui al successivo comma 5. In caso contrario, la suddetta attività verrà svolta dal soggetto gestore.

3. Le Regioni che apportano il co-finanziamento, fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ricevono dal soggetto gestore la documentazione relativa alla valutazione di ammissibilità e provvedono, entro e non oltre i successivi 30 giorni, sulla base dei valori degli indicatori di cui al successivo comma 5, nonchè degli ulteriori criteri integrativi di valutazione previsti dall'accordo di programma, a formare una graduatoria regionale ed a trasmetterla al Dipartimento; quest'ultimo adotta le determinazioni finalizzate all'erogazione del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto stanziamento della quota di co-finanziamento, da parte delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di programma.

4. Le regioni che non apportano il co-finanziamento, fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ricevono dal soggetto gestore la documentazione relativa alla valutazione di ammissibilità e provvedono, entro e non oltre i successivi 30 giorni, a trasmettere al Dipartimento le risultanze istruttorie derivanti dal calcolo degli indicatori di cui al successivo comma 5. Il Dipartimento, sulla base delle risultanze istruttorie, forma, entro trenta giorni dal termine di invio delle risultanze medesime, la graduatoria multi-regionale. Il Dipartimento adotta le successive determinazioni finalizzate all'erogazione dei finanziamenti.

5. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai commi 3 e 4 del presente decreto, il capo del Dipartimento, con il medesimo decreto che attiva il bando per la concessione delle agevolazioni, provvede, sentito il Comitato paritetico, a definire i valori numerici attribuiti a ciascuno dei seguenti indicatori

a) attuazione di piani di crescita dimensionale: Attivazione di processi di crescita dimensionale delle piccole e medie imprese turistiche e la creazione di reti di strutture ricettive, mediante processi di fusione, incorporazione, acquisto di aziende o di rami d'azienda, subentro nella gestione.

a) Miglioramenti dei servizi: Strutture che effettuano interventi o attuano piani di miglioramento della qualità del servizio al fine di aderire ai circuiti di prenotazione di rilievo internazionale o all'adesione a forme associate di promozione e commercializzazione.

a) Grado di cantierabilità dell'iniziativa: Valutazione dei tempi necessari per l'avvio degli investimenti e quindi di impegnabilità e spendibilità delle risorse.

b) Attivazione di investimenti rivolti alla introduzione di sistemi informatizzati per la gestione aziendale e per la commercializzazione dei prodotti: Introduzione di strumenti e applicazioni hardware e software per la gestione informatizzata delle procedure gestionali, del booking e per Io sviluppo dell'e-commerce turistico, in particolare rivolti alla penetrazione nei mercati esteri.

 

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